(Il testo non riveste carattere di ufficialità)
Sentenza
Svolgimento
del processo
Con
separati ricorsi, depositati il 10.2,2000, …… (omissis) …..esponevano di essere
dipendenti della ASL n. 6 di Lametia Terme con la qualifica di dirigenti medici
di 1° livello;
che in data 5.12.96 veniva sottoscritto il CCNL
relativo all’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria del comparto Sanità,
vincolante per tutte le AA.SS.LL.;
che nonostante le previsioni contrattuali di
immediata decorrenza degli effetti giuridici e di decorrenza degli effetti
economici dopo 30 giorni dalla data in cui le AA.SS.LL hanno avuto conoscenza
del contratto medesimo (secondo le modalità indicate dall’art. 2, comma 2),
l’ASL n, 6 di Lametia Terme non ha ancora dato attuazione agli istituti normativi di carattere normativo ed
economico;
che, ad oggi, non risultano attuati istituti quali
la “retribuzione di posizione”, la “retribuzione di risultato” ovvero “il
premio per la prestazione della qualità individuale”, previsti dagli artt. 55,
59 e 66 del CCNL;
che la ASL non ha ancora costituito i fondi
necessari per corrispondere quanto dovuto nè ha determinato gli obiettivi
propedeutici all’erogazione delle somme dovute al personale dell’area medica;
che la mancata valutazione delle posizioni
dirigenziali all’interno di ciascuna struttura (per la retribuzione di
posizione) e la mancata individuazione dei risultati e degli standard
qualitativi (per la retribuzione di risultato) (nonchè la mancata costituzione
dei fondi di cui agli artt. 60 e seguenti) non consentono l’esatta
determinazione delle somme dovute;
che la mancata attuazione del CCNL è fonte di
ulteriori danni, quali la posizione di svantaggio, in caso di partecipazione a
pubblici concorsi, rispetto a colleghi che hanno già goduto della declaratoria
delle funzioni e del conferimento degli incarichi.
Chiedevano, quindi, che venisse dichiarato il loro diritto ad avere
applicati, da parte della ASL n. 6 di Lametia Terme, gli istituti a contenuto
economico e normativo di cui al suddetto CCNL, dalla data del 1.7.98 sino al
soddisfo, nonchè il pagamento di tutte le spettanze maturate, oltre interessi e
rivalutazione.
In tutti i giudizi si costituiva la ASL resistente
chiedendo il rigetto dei ricorsi. In via preliminare si eccepiva il mancato
esperimento del tentativo obbligatorio diconciliazione. Nel merito si esponeva
che la retribuzione di posizione, nella sua componente fissa, viene regolarmente
corrisposta mentre la componente variabile viene erogata nella misura minima
prevista dall’Accordo e che, quanto alla retribuzione di risultato, è stato
mantenuto fermo il vecchio istituto degli incentivi, cristallizzandone
l’importo, il quale viene corrisposto quale “acconto sul salario di risultato”.
Quanto alla richiesta di condanna al pagamento si eccepiva la
nullità della richiesta, non essendo le somme dovute allo stato quantificabili.
L’odierna udienza, previa riunione dei giudizi, i
procedimenti venivano decisi.
Preliminarmente
si osserva che dalla documentazione in atti risulta che sono state regolarmente
avanzate le richieste di tentativo di conciliazione di cui agli artt. 69 e 69
del Decreto Legislativo n. 29/93.
Nel merito i ricorsi devono essere accolti in quanto
fondati.
La ASL resistente in comparsa ha riconosciuto di non
aver dato concreta attuazione al Ccnl in esame, specificando le modalità con
cui attualmente vengono corrisposti, in via provvisoria, gli istituti
contrattuali della “retribuzione di posizione” e della retribuzione di
risultato”.
All’udienza del 6.12.2000 sono stati sentiti il
responsabile dell’Ufficio Affari Legali e Generali della ASL (dottor Manasia
Giovanni Battista) e il responsabile dell’Ufficio di Ragioneria (Antonio
Calistra) i quali hanno confermato tale stato di cose. II dottor Malasia ha
dichiarato che “effettivamente non si è data attuazione né all’individuazione
degli obiettivi che i Dirigenti Medici dovrebbero raggiungere ne alla individuazione
delle differenti posizioni degli stessi nell’ambito della struttura sanitaria”
e che “i fondi di cui al contratto sono in corso di costituzione”.
Il ragioniere Calistra ha confermato quanto
dichiarato dal dottor Malasia ed aggiunto che il nuovo contratto collettivo,
stipulato in data 8.6.2000, riproduce le disposizioni di cui al contratto in
oggetto quanto alle indennità di posizione e di risultato. Stante l’espresso
riconoscimento della parte resistente di non aver dato concreta attuazione alle
disposizioni contrattuali di interesse a distanza di quasi 5 anni dalla sua
sottoscrizione (disposizioni riprodotte nel nuovo CCNL siglato 1’8.6.2000) ed
atteso l’interesse dei ricorrenti a vedere applicati tali istituti contrattuali
- sia per i vantaggi economici che poterebbero derivarne sia per l’interesse ad
avere una declaratoria delle funzioni e degli incarichi ai fini della
partecipazione a concorsi pubblici - deve riconoscersi e dichiarasi il diritto
dei ricorrenti ad avere applicati, da parte della ASL n. 6 di Lametta Terme,
gli istituti della “retribuzione di posizione” e della “retribuzione di
risultato” di cui al CCNL stipulato il 6.12.96.
Quanto alla richiesta di ottenere il riconoscimento
del diritto al pagamento delle spettanza maturate dall’I.7.98 fino al soddisfo
- richiesta che non può considerasi nulla ex art. 414 n. 3 cpc, essendo volta
ad ottenere una condanna di carattere generico - la stessa deve essere accolta
in via fieramente eventuale, non essendo allo stato possibile determinare se
l’attuazione degli istituti contrattuali per cui è causa comporterà un
effettivo incremento della retribuzione dovuta ai ricorrenti, attesa l’attuale
proroga del vecchio istituto degli incentivi nonchè la corresponsione della
retribuzione di posizione nella sua componente fissa nonchè in quella variabile
nella misura minima prevista dal contratto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate
come in dispositivo.
Definitivamente
pronunciando, disattesa ogni contraria eccezione e deduzione, così Provvede:
·
Accerta e dichiara il
diritto dei ricorrenti ad avere applicati, da parte della ASL n. 6 di Lametia
Terme, gli istituti contrattuali della “retribuzione di posizione” e della
“retribuzione di risultato” di cui al CCNL del 5.12.96;
·
Accerta e dichiara il
diritto dei ricorrente ad ottenere al pagamento delle spettanze eventualmente
maturate dalla predetta applicazione dal 1.7. 98 sino al soddisfo, oltre
accessori come per legge;
·
Condanna la ASL n. 6 Lametia Terme al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese di lite, che si liquidano in complessive £6.000.000, di cui £3.500.000 per diritti.