(Il testo non riveste carattere di ufficialità)

 

 

 

SENTENZE IN SANITÀ: MAGISTRATURA DEL LAVORO

 

Tribunale di Lametia Terme Sentenza 47/2001

 

Sentenza

 

Svolgimento del processo

 

 

Con separati ricorsi, depositati il 10.2,2000, …… (omissis) …..esponevano di essere dipendenti della ASL n. 6 di Lametia Terme con la qualifica di dirigenti medici di 1° livello; 

che in data 5.12.96 veniva sottoscritto il CCNL relativo all’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria del comparto Sanità, vincolante per tutte le AA.SS.LL.;

che nonostante le previsioni contrattuali di immediata decorrenza degli effetti giuridici e di decorrenza degli effetti economici dopo 30 giorni dalla data in cui le AA.SS.LL hanno avuto conoscenza del contratto medesimo (secondo le modalità indicate dall’art. 2, comma 2), l’ASL n, 6 di Lametia Terme non ha ancora dato attuazione agli istituti normativi di carattere normativo ed economico;

che, ad oggi, non risultano attuati istituti quali la “retribuzione di posizione”, la “retribuzione di risultato” ovvero “il premio per la prestazione della qualità individuale”, previsti dagli artt. 55, 59 e 66 del CCNL;

che la ASL non ha ancora costituito i fondi necessari per corrispondere quanto dovuto nè ha determinato gli obiettivi propedeutici all’erogazione delle somme dovute al personale dell’area medica;

che la mancata valutazione delle posizioni dirigenziali all’interno di ciascuna struttura (per la retribuzione di posizione) e la mancata individuazione dei risultati e degli standard qualitativi (per la retribuzione di risultato) (nonchè la mancata costituzione dei fondi di cui agli artt. 60 e seguenti) non consentono l’esatta determinazione delle somme dovute;

che la mancata attuazione del CCNL è fonte di ulteriori danni, quali la posizione di svantaggio, in caso di partecipazione a pubblici concorsi, rispetto a colleghi che hanno già goduto della declaratoria delle funzioni e del conferimento degli incarichi.

 

Chiedevano, quindi, che venisse dichiarato il loro diritto ad avere applicati, da parte della ASL n. 6 di Lametia Terme, gli istituti a contenuto economico e normativo di cui al suddetto CCNL, dalla data del 1.7.98 sino al soddisfo, nonchè il pagamento di tutte le spettanze maturate, oltre interessi e rivalutazione.

In tutti i giudizi si costituiva la ASL resistente chiedendo il rigetto dei ricorsi. In via preliminare si eccepiva il mancato esperimento del tentativo obbligatorio diconciliazione. Nel merito si esponeva che la retribuzione di posizione, nella sua componente fissa, viene regolarmente corrisposta mentre la componente variabile viene erogata nella misura minima prevista dall’Accordo e che, quanto alla retribuzione di risultato, è stato mantenuto fermo il vecchio istituto degli incentivi, cristallizzandone l’importo, il quale viene corrisposto quale “acconto sul salario di risultato”. Quanto alla richiesta di condanna al pagamento si eccepiva la nullità della richiesta, non essendo le somme dovute allo stato quantificabili.

 

L’odierna udienza, previa riunione dei giudizi, i procedimenti venivano decisi.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

 

 

Preliminarmente si osserva che dalla documentazione in atti risulta che sono state regolarmente avanzate le richieste di tentativo di conciliazione di cui agli artt. 69 e 69 del Decreto Legislativo n. 29/93.

Nel merito i ricorsi devono essere accolti in quanto fondati.

 

La ASL resistente in comparsa ha riconosciuto di non aver dato concreta attuazione al Ccnl in esame, specificando le modalità con cui attualmente vengono corrisposti, in via provvisoria, gli istituti contrattuali della “retribuzione di posizione” e della retribuzione di risultato”.

 

All’udienza del 6.12.2000 sono stati sentiti il responsabile dell’Ufficio Affari Legali e Generali della ASL (dottor Manasia Giovanni Battista) e il responsabile dell’Ufficio di Ragioneria (Antonio Calistra) i quali hanno confermato tale stato di cose. II dottor Malasia ha dichiarato che “effettivamente non si è data attuazione né all’individuazione degli obiettivi che i Dirigenti Medici dovrebbero raggiungere ne alla individuazione delle differenti posizioni degli stessi nell’ambito della struttura sanitaria” e che “i fondi di cui al contratto sono in corso di costituzione”.

Il ragioniere Calistra ha confermato quanto dichiarato dal dottor Malasia ed aggiunto che il nuovo contratto collettivo, stipulato in data 8.6.2000, riproduce le disposizioni di cui al contratto in oggetto quanto alle indennità di posizione e di risultato. Stante l’espresso riconoscimento della parte resistente di non aver dato concreta attuazione alle disposizioni contrattuali di interesse a distanza di quasi 5 anni dalla sua sottoscrizione (disposizioni riprodotte nel nuovo CCNL siglato 1’8.6.2000) ed atteso l’interesse dei ricorrenti a vedere applicati tali istituti contrattuali - sia per i vantaggi economici che poterebbero derivarne sia per l’interesse ad avere una declaratoria delle funzioni e degli incarichi ai fini della partecipazione a concorsi pubblici - deve riconoscersi e dichiarasi il diritto dei ricorrenti ad avere applicati, da parte della ASL n. 6 di Lametta Terme, gli istituti della “retribuzione di posizione” e della “retribuzione di risultato” di cui al CCNL stipulato il 6.12.96.

Quanto alla richiesta di ottenere il riconoscimento del diritto al pagamento delle spettanza maturate dall’I.7.98 fino al soddisfo - richiesta che non può considerasi nulla ex art. 414 n. 3 cpc, essendo volta ad ottenere una condanna di carattere generico - la stessa deve essere accolta in via fieramente eventuale, non essendo allo stato possibile determinare se l’attuazione degli istituti contrattuali per cui è causa comporterà un effettivo incremento della retribuzione dovuta ai ricorrenti, attesa l’attuale proroga del vecchio istituto degli incentivi nonchè la corresponsione della retribuzione di posizione nella sua componente fissa nonchè in quella variabile nella misura minima prevista dal contratto.

 

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria eccezione e deduzione, così Provvede:

 

·        Accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti ad avere applicati, da parte della ASL n. 6 di Lametia Terme, gli istituti contrattuali della “retribuzione di posizione” e della “retribuzione di risultato” di cui al CCNL del 5.12.96;

 

·        Accerta e dichiara il diritto dei ricorrente ad ottenere al pagamento delle spettanze eventualmente maturate dalla predetta applicazione dal 1.7. 98 sino al soddisfo, oltre accessori come per legge;

 

·         

Condanna la ASL n. 6 Lametia Terme al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese di lite, che si liquidano in complessive £6.000.000, di cui £3.500.000 per diritti.